Art. 8.
(Contributi).

      1. A favore degli operatori abilitati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 e iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 3 possono essere concessi contributi finanziari, compatibilmente con le normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, per i seguenti interventi:

          a) restauro, adattamento e allestimento dei locali o degli edifici di cui all'articolo 2, destinati alle attività di cui al medesimo articolo 2, e delle relative aree di pertinenza;

          b) costruzione di piazzole e delle relative strutture idriche e sanitarie per il campeggio;

          c) restauro, ricostruzione e allestimento per la preparazione e la consumazione dei pasti nonché per la vendita di prodotti ittici;

          d) allestimento di attrezzature ricreative per il tempo libero.

      2. Per gli interventi di cui al comma 1 è previsto un contributo in conto capitale nei seguenti limiti massimi:

          a) fino al 50 per cento della spesa ammessa per i progetti considerati prioritari ai sensi del comma 3, con il limite massimo di 50.000 euro per ogni operatore;

 

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          b) fino al 25 per cento della spesa ammessa per i progetti non compresi alla lettera a), con il limite massimo di 25.000 euro per ogni operatore.

      3. Sono considerati prioritari i progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che esercitano la pesca locale o l'attività di acquacoltura estensiva e che:

          a) sono abilitati all'esercizio del pescaturismo;

          b) utilizzano per le attività di cui all'articolo 2 in prevalenza manodopera di età inferiore ai quaranta anni;

          c) si impegnano a somministrare agli ospiti in prevalenza prodotti gastronomici a base di specie normalmente poco note, massive e di pesce azzurro, anche acquistate presso altri pescatori professionisti del luogo, e a fare conoscere le specialità gastronomiche tipiche locali.